Corte di Cassazione Roma

Azione revocatoria dell’atto dispositivo di beni in trust a scopo di famiglia.

Testo sul Trust familiare
Corte di Cassazione: Sentenza 970382021 | Natura gratuita dell’atto dispositivo di beni in trust a scopo di famiglia.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9703/2021, è tornata a pronunciarsi su un tema dibattuto in ambito di revocatoria del trust e, in particolare, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni sulla natura gratuita dell’atto dispositivo con cui vengono dotati determinati beni in un trust costituito per i bisogni della famiglia.

Alla base del convincimento della Suprema Corte rileva la circostanza per cui, ai fini di valutare un atto dispositivo del patrimonio come gratuito o oneroso, è necessario considerare il profilo dell’interesse che qualifica il rapporto di trust, che è quello del beneficiario rispetto al bene e, più in particolare, il rapporto sussistente tra disponente e beneficiario; non rileva, invece, il rapporto tra il disponente e il trustee (dunque il caso in cui è previsto un compenso per l’attività svolta dal trustee). Molto brevemente, il rapporto che ci interessa può assumere le caratteristiche di un rapporto di garanzia o solutorio (configurando un ipotesi di trust a titolo oneroso), o avere piuttosto finalità liberali, quali, ad esempio, la soddisfazione dei bisogni della famiglia (ed in questa ipotesi, oggetto tra l’altro della questione rimessa alla Corte di Cassazione, configurando un trust a titolo gratuito).

In tale ottica, peraltro, la Corte di Cassazione ha confermato che le ragioni che sottostanno alla configurabilità della natura gratuita dell’atto di dotazione sono le stesse per le quali la stessa giurisprudenza non ha mai qualificato la costituzione di un fondo patrimoniale per la soddisfazione dei bisogni familiari come atto a titolo oneroso. La Suprema Corte ha dunque richiamato la giurisprudenza precedente (tra le varie, Cass. Civ., sent. del 6/12/2017 n. 29298) nella parte in cui ha affermato che: “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 ss. c.c.) non integra un adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti”. Nel trust a scopo di famiglia, infatti, il disponente realizza con il beneficiario un rapporto con finalità liberali, adempiendo ad un’obbligazione naturale e non ad altro obbligo diversamente contratto nei confronti del beneficiario.

Viene dunque confermata la natura gratuita dell’atto dispositivo di dotazione di beni nel trust costituito a scopo di famiglia (per la soddisfazione di bisogni famigliari) e la conseguente possibilità di sottoporlo ad azione revocatoria.